Obblighi e Responsabilità ai sensi di Legge dei Titolari di Case Vacanza a MILANO

Milano, Dicembre 2015

 

 

Ci sono importanti novità' nell'ambito normativo per una gestione in regola degli affitti di "case vacanze". Il 2 ottobre 2015 e' stata discussa in Lombardia la legge regionale N.27 che definisce in modo chiaro gli obblighi e responsabilità' per gestire una casa vacanza e non incorrere nelle sanzioni di carattere penale e amministrativo.

Ad oggi innumerevoli sono stati gli aggiornamenti amministrativi tra cui l'introduzione del portale Turismo 5 per la trasmissione dei dati degli ospiti ai fini statistici, la sostituzione dei bollettari cartacei relativi alle Tasse di Soggiorno con le ricevute elettroniche da compilare direttamente sul portale GEIS del Comune di Milano e a breve l'introduzione del CIR il codice regionale attribuito in modo univoco a ogni struttura regolarmente registrata da inserire sugli annunci on line. 

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LEGGE INTEGRALE N.27 del 10 ottobre 2015
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
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Check in Check out facile è sempre aggiornato sulle novità burocratiche e può fornire il necessario supporto per svolgere le nuove procedure CAV:

  •  Invio copia dei documenti di tutti gli ospiti contestualmente alla conferma dell'avvenuto check in.
  •  Inserimento per vostro conto dei dati anagrafici degli ospiti sul portale Alloggiati Web della Questura.
  •  Svolgimento, con vostra delega, delle pratiche burocratiche necessarie a regolarizzare il vostro appartamento come Casa Vacanza (CAV) e. 

Se interessati a questi servizi, siamo a disposizione per fornire un preventivo.

Con questa piccola guida cercheremo di fornirmi le informazioni utili ad essere in regola con la legislazione regionale Lombarda.

 

 

Secondo la nuova LR 27/2015

Art. 26 (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)

 

1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. 2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale. 3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

 

In Lombardia la Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27. Definisce in sintesi che titolari i di case vacanza sono tenuti a:

 

1 )Presentare comunicazione di nuova apertura alla Regione Lombardia al Comune di pertinenza e alla Città Metropolitana di Milano per tutti i comuni che vi rientrano.

 

Secondo la nuova LR 27/2015

Art. 38 (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere) 

 

1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio(*), sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

 

 

Molto importante è il Comma 8 dello stesso articolo 38 che recita :

Comma 8 dello stesso articolo 38 

Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.



2) E d’obbligo quindi denunciare i propri ospiti alla questura di Milano mediante il canale ALLOGGIATI WEB entro 24 ore dal loro arrivo e immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore.

 

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Maggiori informazioni sulle Leggi relative all'obbligo di comunicazione degli ospiti
obbligo-di-comuinicazione-ospiti-alloggi
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3 ) Riscuotere per conto del Comune la tassa di soggiorno 

 

In particolare per il Comune di Milano a far data dal 1 marzo 2018 è il portale Airbnb ad occuparsi del prelievo e versamento della tassa di soggiorno mentre per prenotazioni provenienti da altri portali diversi da Airbnb è il proprietario/gestore che deve occuparsi della pratica di prelievo e versamento della tassa.

Il Comune di Milano fornisce ai proprietari/gestori di CAV le credenziali di accesso al portale GEIS sul quale emettere le ricevute per singolo soggiorno ed effettuare le dichiarazioni mensili dell'ammontare totale delle tasse di soggiorno acquisite.

Sempre mensilmente il proprietario/gestore  di CAV è tenuto a versare al Comune di Milano la quota raccolta dagli ospiti a titolo di tassa di soggiorno.  

 

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Manuale GEIS dichiarazione tassa soggior
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4) Inviare il dettaglio prezzi e il modello CAV

All'apertura della Casa Vacanza è necessario inviare il dettaglio dei prezzi e delle caratteristiche relativi alla propria casa vacanza all'ufficio statistico della Metropolitana di Milano. Ogni anno i prezzi potranno essere aggiornati. 

Le caratteristiche della casa vacanza e i relativi prezzi sono sintetizzati in una Scheda Consistenza da esporre obbligatoriamente all'interno della struttura.  

 

5) Denunciare mensilmente i flussi

Le Case Vacanza sono tenute a comunicare i flussi turistici. La legge 27/2015 cita: "il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 38, comma 8. " 

A partire dai primi mesi del 2018 la Regione Lombardia ha adottato un nuovo Portale Turismo 5 al quale ogni struttura regolarmente registrata può accedere con credenziali univoche e inserire le anagrafiche dei propri ospiti. La Scheda Consistenza e il codice CIR della struttura si trovano nella sezione Anagrafica della struttura. 

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MANUALE TURISMO 5 PROFILO STRUTTURA RICE
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6) Rispettare le vigenti norme in materia fiscale e di sicurezza

 

Secondo la nuova LR 27/2015 ,

Art. 38 (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere) 

10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva. 

 

I costi dell'assicurazione per responsabilità civile per la casa vacanza a Milano variano in base a CAP ,metri quadri e tipologia dell'immobile (villa, appartamento, ect) e capacità ricettiva. Vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente e di esporgli le vostre esigenze per trovare la giusta soluzione. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 100€ /150 € 

 

7) Registrare il contratto di locazione oltre i 30 giorni consecutivi di soggiorno

presso l'Agenzia delle Entrate (anche per soggiorni distaccati durante un intero anno solare). 

 

Ricordiamo che Check in Check out Facile offre servizi di supporto ai proprietari nella gestione di affitti brevi a Milano, pertanto consigliamo di approfondire gli aspetti fiscali e legali con un Consulente specializzato. Non possiamo garantire che le informazioni che abbiamo raccolto siano esaustive e non ci riteniamo responsabili dell'obbligo di ogni proprietario di verificare i nostri consigli e le leggi vigenti per essere in regola.